<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet type='text/xsl' href='http://precarinonabilitati.spaces.live.com/mmm2008-07-24_12.50/rsspretty.aspx?rssquery=en-US;http%3a%2f%2fprecarinonabilitati.spaces.live.com%2fcategory%2fLEGISLAZIONI%2ffeed.rss' version='1.0'?><rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:msn="http://schemas.microsoft.com/msn/spaces/2005/rss" xmlns:live="http://schemas.microsoft.com/live/spaces/2006/rss" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:cf="http://www.microsoft.com/schemas/rss/core/2005" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>M.I.D.A.: MOVIMENTO INSEGNANTI DA ABILITARE: LEGISLAZIONI</title><description /><link>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=blogview&amp;_c=BlogPart&amp;partqs=catLEGISLAZIONI</link><language>en-US</language><pubDate>Fri, 10 Oct 2008 21:09:11 GMT</pubDate><lastBuildDate>Fri, 10 Oct 2008 21:09:11 GMT</lastBuildDate><generator>Microsoft Spaces v1.1</generator><docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs><ttl>60</ttl><cf:parentRSS>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/blog/feed.rss</cf:parentRSS><live:type>blogcategory</live:type><live:identity><live:id>2469519201734620281</live:id><live:alias>precarinonabilitati</live:alias></live:identity><cf:listinfo><cf:group ns="http://schemas.microsoft.com/live/spaces/2006/rss" element="typelabel" label="Type" /><cf:group ns="http://schemas.microsoft.com/live/spaces/2006/rss" element="tag" label="Tag" /><cf:group element="category" label="Category" /><cf:sort element="pubDate" label="Date" data-type="date" default="true" /><cf:sort element="title" label="Title" data-type="string" /><cf:sort ns="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" element="comments" label="Comments" data-type="number" /></cf:listinfo><item><title>da Orizzontescuola del 4 agosto 2008</title><link>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!543.entry</link><description> &lt;font&gt;&lt;font&gt;&lt;font&gt;&lt;b&gt;&lt;a href="http://www.orizzontescuola.it/orizzonte/article-category-32.html"&gt;&lt;font&gt;Riforme&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;: Scienze della formazione primaria di nuovo abilitante&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;
        
          

      

      &lt;p&gt;&lt;font&gt; &lt;table align=left border=0 cellpadding=4 cellspacing=4 width="0%"&gt;
  &lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;
    &lt;td&gt;

  
&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/font&gt;
&lt;img src="http://www.orizzontescuola.it/biancoart.gif"&gt;
&lt;p&gt;04 agosto 2008 &lt;br&gt;Importanti novità sono contenute nel DdL
presentato venerdì 01 agosto dal ministro Gelmini. Tra queste,
l'assegnazione del valore abilitante alla laurea in Scienze della
formazione primaria. &lt;br&gt;&lt;br&gt;All'argomento è dedicato l'intero art. 7 
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;quot;Art. 7 - Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria &lt;/strong&gt;
&lt;ol&gt;&lt;li&gt;L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in
Scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'art. 3 comma 2
, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo,
ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento,
rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. &lt;li&gt;Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno
sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della
formazione primaria nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'entrata in vigore della presente
legge.&amp;quot;&lt;/ol&gt;
&lt;p&gt;Il ripristino avviene dopo l' abrogazione dell'art. 5 della legge 28
marzo 2003, n. 53 avvenuta con la legge finanziaria 2007 e la battuta
d'arresto al X ciclo Ssis. &lt;img src="http://c.services.spaces.live.com/CollectionWebService/c.gif?cid=2469519201734620281&amp;page=RSS%3a+da+Orizzontescuola+del+4+agosto+2008&amp;referrer=" width="1px" height="1px" border="0" alt=""&gt;&lt;img style="position:absolute" alt="" width="0px" height="0px" src="http://c.live.com/c.gif?NC=31263&amp;amp;NA=1149&amp;amp;PI=73329&amp;amp;RF=&amp;amp;DI=3919&amp;amp;PS=85545&amp;amp;TP=precarinonabilitati.spaces.live.com&amp;amp;GT1=precarinonabilitati"&gt;</description><comments>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!543.entry#comment</comments><guid isPermaLink="true">http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!543.entry</guid><pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:07:18 GMT</pubDate><slash:comments>2</slash:comments><msn:type>blogentry</msn:type><live:type>blogentry</live:type><live:typelabel>Blog entry</live:typelabel><wfw:commentRss>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/blog/cns!22457EA14165F479!543/comments/feed.rss</wfw:commentRss><wfw:comment>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!543.entry#comment</wfw:comment><dcterms:modified>2008-08-04T15:07:18Z</dcterms:modified></item><item><title>da Tecnica della scuola del 1 agosto 2008</title><link>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!537.entry</link><description> Il decreto è visionabile su questo link: http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id_tip=34&amp;amp;view=norm&amp;amp;id=23845&lt;br&gt;&lt;img src="http://c.services.spaces.live.com/CollectionWebService/c.gif?cid=2469519201734620281&amp;page=RSS%3a+da+Tecnica+della+scuola+del+1+agosto+2008&amp;referrer=" width="1px" height="1px" border="0" alt=""&gt;&lt;img style="position:absolute" alt="" width="0px" height="0px" src="http://c.live.com/c.gif?NC=31263&amp;amp;NA=1149&amp;amp;PI=73329&amp;amp;RF=&amp;amp;DI=3919&amp;amp;PS=85545&amp;amp;TP=precarinonabilitati.spaces.live.com&amp;amp;GT1=precarinonabilitati"&gt;</description><comments>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!537.entry#comment</comments><guid isPermaLink="true">http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!537.entry</guid><pubDate>Sat, 02 Aug 2008 10:49:34 GMT</pubDate><slash:comments>0</slash:comments><msn:type>blogentry</msn:type><live:type>blogentry</live:type><live:typelabel>Blog entry</live:typelabel><wfw:commentRss>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/blog/cns!22457EA14165F479!537/comments/feed.rss</wfw:commentRss><wfw:comment>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!537.entry#comment</wfw:comment><dcterms:modified>2008-08-02T10:49:34Z</dcterms:modified></item><item><title>Nota del 25 luglio 2008, prot. n. 12510 - Anno scolastico 2008/2009 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed Ata</title><link>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!533.entry</link><description> &lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;
							&lt;br&gt;
		

		
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt; 
		
		&lt;tr&gt;
		  &lt;td&gt;
Nota del 25 luglio 2008, prot. n. 12510 - Anno scolastico 2008/2009 -
Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale
docente, educativo ed Ata 
		
		
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
									&lt;br&gt;
		
		
		
		
		
					&lt;tr&gt;
				&lt;td&gt;&lt;h1&gt;
						    		Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	    	  &lt;/h1&gt;
			
									&lt;tr&gt;
				&lt;td align=center&gt;&lt;b&gt;
						    		Dipartimento per l'Istruzione		 		&lt;/b&gt;
			
							&lt;tr&gt;
				&lt;td align=center&gt;&lt;b&gt;
										Direzione Generale per il Personale Scolastico					&lt;/b&gt;
			
							&lt;tr&gt;
				&lt;td align=center&gt;
				&lt;b&gt;		    		Ufficio III		    	&lt;/b&gt;
			
							
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Con
la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in
materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l’a.s.
2008/2009.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Si richiama, innanzitutto, l’attenzione sul disposto di cui all’art. 3, comma 1, del &lt;a&gt;D.M. 13 giugno 2007&lt;/a&gt;,
che prevede misure, anche di tipo informatico, per assicurare
preventivamente adeguata pubblicizzazione delle operazioni di
conferimento delle supplenze a livello provinciale, a supporto della
trasparenza ed efficacia delle operazioni medesime. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Com'è
noto alle SS.LL., per l’effettuazione delle operazioni di cui
all’oggetto è operante il termine del 31 luglio fissato dall’art. 4,
commi 1 e 2 della &lt;a&gt;legge n. 333/2001&lt;/a&gt;.
A decorrere dal 1° agosto 2008, l'individuazione e la nomina dei
destinatari delle supplenze annuali e di quelle sino al termine delle
attività didattiche, attraverso lo scorrimento delle graduatorie ad
esaurimento, passerà nella competenza dei dirigenti scolastici. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt; &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=2&gt;CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Anche
per l’a.s. 2008/2009 si richiamano le procedure, modalità operative e
modelli organizzativi di cui è menzione in precedenti analoghe note
circa i criteri per l’ individuazione delle &amp;quot;scuole di riferimento&amp;quot; e
dei requisiti che le stesse devono possedere così come la scelta di
altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;L’attribuzione
delle supplenze in base allo scorrimento delle graduatorie ad
esaurimento avverrà secondo le relative disposizioni dell’art. 3, comma
2 e seguenti, del regolamento che prevedono, in particolare, in caso di
disponibilità sopraggiunte, la riconvocazione degli aspiranti aventi
titolo al completamento d’orario secondo i criteri di cui al successivo
art. 4 del regolamento medesimo.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Per
quanto riguarda le deleghe compilate dagli aspiranti, disciplinate
dall’art. 3, comma 2 , del citato regolamento, tali atti, sia se
rivolti a specifica persona, sia se rivolti, per l’accettazione
preventiva, al dirigente responsabile delle operazioni, devono
intendersi ugualmente validi sia nella fase di competenza degli Usp che
nella successiva fase di competenza dei dirigenti scolastici delle
scuole di riferimento.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Per le sanzioni
connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del
rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello
provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 8 del nuovo regolamento che, al riguardo, con effetti
relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento, prevedono: &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt; &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;1)
la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione
comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla
base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento; &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;2)
la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche
tramite la presentazione di delega, comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie
ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo
insegnamento; &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;3) l’abbandono del
servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze,
sia sulla base della graduatoria ad esaurimento che di quelle di
circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt; &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Si
richiama l’attenzione sul disposto dell’art. 3, comma 5, del citato
regolamento che consente, unicamente durante il periodo di espletamento
delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei
relativi contratti, che l’aspirante rinunci, senza alcun tipo di
penalizzazione, ad una proposta contrattuale già accettata, relativa a
supplenza temporanea sino al temine delle attività didattiche,
esclusivamente per l’accettazione successiva di proposta contrattuale
per supplenza annuale, per il medesimo o diverso insegnamento. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Il
Ccnl 2006-2009 ha previsto la possibilità di stipulare contratti a
tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si
richiamano a tale proposito l’art. 25, comma 6 e l’art. 39, con
particolare riguardo al comma 3. Alle suddette disposizioni si dà luogo
tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 73 del &lt;a&gt;D.L. n. 112/2008&lt;/a&gt;. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt; &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=2&gt;POSTI DI SOSTEGNO&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;In
relazione all'esigenza di avvalersi nella maniera più ampia di
insegnanti in possesso del titolo di specializzazione per le attività
didattiche di sostegno, il personale incluso in graduatoria ad
esaurimento che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il
sostegno tardivamente rispetto al termine del 30 giugno e che non abbia
titolo a figurare, per l’insegnamento di sostegno, nelle graduatorie ad
esaurimento e nelle graduatorie di circolo e di istituto di prima
fascia per l’a.s. 2008/2009, viene inserito, a domanda, in coda agli
elenchi di sostegno, della medesima prima fascia, correlati al titolo
di specializzazione conseguito, per le sedi scolastiche prescelte per
l’a.s. 2008/2009.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Il personale
interessato dovrà inviare, ai fini suddetti, formale richiesta in carta
libera indicando, nella forma e con le modalità
dell’autocertificazione, i dati e i riferimenti utili per
l’individuazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di
specializzazione. Tale domanda dovrà essere consegnata o inoltrata con
raccomandata A/R al dirigente scolastico della scuola cui è stato
diretto il relativo modello “B” di scelta delle istituzioni scolastiche
per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, entro il
termine perentorio del 10 agosto 2008. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Per
quanto riguarda le operazioni di attribuzione delle supplenze da parte
degli Usp e delle “scuole di riferimento”, si ribadisce l'esigenza,
richiamata anche negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze
relative ai posti di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso
del titolo di specializzazione; ciò sia per le particolari, più
laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di
conferimento delle supplenze stesse, che al fine di assicurare
tempestivamente il sostegno agli allievi disabili.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Si rammenta che i docenti di cui all’art. 1, lettere a), b) e c) e art. 3, del &lt;a&gt;D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005&lt;/a&gt;
“ricorrendone le condizioni, debbono stipulare contratti a tempo
indeterminato e determinato, con priorità, su posti di sostegno”, per
cui, l’eventuale rinuncia a proposta di contratto su posto di sostegno
consente l’accettazione di altre proposte di contratto esclusivamente
per insegnamenti non collegati alle abilitazioni conseguite ex D.M. n.
21.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;In caso di esaurimento degli
elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie ad
esaurimento, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai
dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità,
utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di
istituto, di prima, seconda e terza fascia, validi per l’a.s. 2008/2009
e, in subordine, le normali graduatorie degli aspiranti privi di titolo
di specializzazione. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Va premesso che,
fatte salve le operazioni già espletate per l’aggiornamento delle
graduatorie a esaurimento con lo scioglimento delle riserve, per l’a.s.
2008/2009, lo stato di consolidamento delle graduatorie di circolo e di
istituto nel loro secondo anno di vigenza, fa sì che tali graduatorie
siano immediatamente fruibili per l’attribuzione di contratti a tempo
determinato a titolo definitivo. Negli eventuali casi eccezionali di
necessità di conferimento di supplenza in attesa dell’avente titolo,
trovano applicazione le disposizioni di cui ai due successivi capoversi.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;E’
consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una
supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per
disponibilità relative a posti di sostegno.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Con
riguardo a supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di
insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto
sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente
titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle
attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del
provvedimento attribuito a titolo definitivo.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Qualora
si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui
si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima, in
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 9, del nuovo
regolamento procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della
provincia, secondo il criterio di viciniorità. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Ove,
infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi
di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici individueranno
gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di
riferimento se trattasi di scuola dell’infanzia e primaria e tramite lo
scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto secondo l’ordine
prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o
di secondo grado con gli stessi criteri adottati al riguardo per la
formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'art. 6, comma 1,
del nuovo regolamento, ulteriormente descritti dall’art. 6, comma 3 e
seguenti, del &lt;a&gt;D.D.G. 16 marzo 2007&lt;/a&gt;.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Per
quanto riguarda, l’eventuale esaurimento, nella scuola secondaria di
secondo grado, dello specifico elenco dell’area disciplinare su cui
debba disporsi la nomina, in tali casi, ai sensi dell’art. 6, comma 3,
del nuovo regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato
degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt; &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=2&gt;PERSONALE EDUCATIVO NEI CONVITTI SPECIALI&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;In
caso di esaurimento della graduatoria ad esaurimento del personale
educativo in possesso del titolo di specializzazione per la copertura
dei relativi posti nei convitti speciali e, ove risulti analoga assenza
di aspiranti specializzati anche nelle graduatorie delle predette
istituzioni speciali, tutte le disponibilità di posti di personale
educativo nei convitti, anche speciali, vengono assegnate
contestualmente in base alle graduatorie ad esaurimento consentendo il
diritto di opzione agli aspiranti. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt; &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=2&gt;PRIORITA' DI SCELTA DELLA SEDE SCOLASTICA&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Alla
priorità di scelta della sede per gli aspiranti che, possedendone i
requisiti, abbiano presentato il relativo allegato “A” al &lt;a&gt;D.D.G. 16/3/2007&lt;/a&gt;,
si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le
posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo
alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla
nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima
consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità
nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo
alla concessione del beneficio. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;In
nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione
possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza
economica che non siano stati prioritariamente offerti all’opzione
degli aspiranti che li precedono in graduatoria.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Per
la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica
e per la produzione della documentazione e della certificazione, si
applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto
nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico allegate
al predetto modello “A” di domanda per l’attribuzione della priorità di
scelta della sede. Con l’occasione si precisa che per sede deve
intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Si
precisa, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap
personale di cui all’art. 21, e al comma 6, dell’art. 33 della &lt;a&gt;legge n. 104/1992&lt;/a&gt;
la priorità di scelta si applica, nell’ambito dei criteri prima
specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per
gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai
commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile solo
per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona
assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune
viciniore, ovviamente della stessa provincia. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt; &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=2&gt;CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Ai
sensi dell’art. 1, comma 4, del nuovo regolamento le ore di
insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono
a costituire cattedre o posti orario non fanno parte del piano di
disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle
graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza
dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali
spezzoni di insegnamento.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;La predetta
istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di
insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4
dell’art. 22 della &lt;a&gt;legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448&lt;/a&gt;,
attribuendole, col loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola
medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui
trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo
determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente
al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con
contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo
determinato - fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive
oltre l’orario d’obbligo.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Solo in
subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non
sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i
dirigenti scolastici provvederanno all’assunzione di nuovi supplenti
utilizzando le graduatorie di istituto. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt; &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=2&gt;ATTRIBUZIONE DI ORE DI INSEGNAMENTO PER SPECIALISTI DI LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Qualora
a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni
residuino ore di lingua inglese in quanto il personale docente titolare
e/o in servizio nella scuola non abbia titolo al predetto insegnamento,
le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti
nelle graduatorie di circolo in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 7, comma 8, del &lt;a&gt;regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007, n. 131&lt;/a&gt;. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt; &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=2&gt;CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA' ALL’IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Si
richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all’art. 9, comma 4,
del nuovo regolamento che prevede che la certificazione sanitaria di
idoneità all’impiego debba essere prodotta una sola volta nel periodo
di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto, in occasione
dell’attribuzione del primo contratto di lavoro.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Sull’argomento
si ritiene opportuno che, nei casi di difficoltà di reperimento di
certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, sia ammessa
anche la presentazione di apposita certificazione rilasciata dal medico
di base dell’interessato e ciò anche in considerazione della
disposizione di cui all’art. 37 del &lt;a&gt;D.L. n. 112/2008&lt;/a&gt; che preannuncia sostanzialmente l’abolizione di tale onere di certificazione nella fase di assunzione.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del &lt;a&gt;D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445&lt;/a&gt;, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt; &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=2&gt;CONFERIMENTO SUPPLENZE ANNUALI E FINO AL TERMINE DELL’ATTIVITA' DIDATTICA AL PERSONALE ATA&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;L’art. 1, comma 1, del &lt;a&gt;regolamento approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430&lt;/a&gt;,
dispone che i posti di personale Ata, fatta eccezione per quelli del
profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, che non è
stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato sono
coperti con il conferimento di supplenze annuali (lett. a) o di
supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica (lett. b).&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Ai fini predetti si utilizzano, ai sensi dell’art. 4, comma 11, della &lt;a&gt;legge n. 124/1999&lt;/a&gt;, le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del &lt;a&gt;D.L.vo n. 297/1994&lt;/a&gt; e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del &lt;a&gt;D.M. 19/4/2001, n. 75&lt;/a&gt; e del &lt;a&gt;D.M. 24/3/2004, n. 35&lt;/a&gt;.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Si
sottolinea che, solo in caso di esaurimento delle graduatorie
permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’art. 554 del &lt;a&gt;D.L.vo n. 297/1994&lt;/a&gt; e degli elenchi e delle graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del &lt;a&gt;D.M. 19/4/2001, n. 75&lt;/a&gt; e del &lt;a&gt;D.M. 24/3/2004, n. 35&lt;/a&gt;,
le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti
dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di
circolo e d’istituto, con la stipula di contratti di lavoro a tempo
determinato di durata fino al termine dell’attività didattica. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Le
nomine così conferite decorrono dal giorno dell’assunzione in servizio
e producono i loro effetti fino al termine delle attività didattiche,
come disposto dall’art. 1, comma 6, del &lt;a&gt;regolamento sulle supplenze, emanato con D.M. 13/12/2000, n. 430&lt;/a&gt;.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Per
la sostituzione dei direttori dei servizi generali e amministrativi,
nel caso di posti vacanti e disponibili, come già precisato con la nota
prot. n. 1771, del 27/6/2003, dovranno essere utilizzate le graduatorie
degli ex responsabili amministrativi di cui all'art. 7 del &lt;a&gt;D.M. n. 146/2000&lt;/a&gt;. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Per
la copertura di altri posti eventualmente disponibili, o residuali dopo
l’operazione del precedente periodo, si dovrà procedere secondo quanto
previsto dagli &lt;a&gt;artt. 47 e 56 del Ccnl del 29 novembre 2007 &lt;/a&gt;e dal &lt;a&gt;contratto integrativo nazionale sulle utilizzazioni, sottoscritto il 16 giugno 2008&lt;/a&gt;, art. 11/bis. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt; &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=2&gt;CONFERIMENTO SUPPLENZE SU POSTI PART-TIME&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Ai
fini dell’attribuzione di contratti a tempo determinato con prestazione
di lavoro a tempo parziale si applicano l’art. 44, comma 8 e l’art. 58
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, tenuto conto
delle disposizioni dettate dall’art. 73 del &lt;a&gt;D.L. n. 112/2008&lt;/a&gt;.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Le
disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo
di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;E’
appena il caso di precisare che, ai fini predetti, si utilizzano le
graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui
all’art. 554 del &lt;a&gt;D.L.vo n. 297/1994&lt;/a&gt; e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del &lt;a&gt;D.M. 19/4/2001, n. 75&lt;/a&gt; e del &lt;a&gt;D.M. 24/3/2004, n. 35&lt;/a&gt;.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Più
disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo
professionale, possono concorrere, ai sensi del comma 1, dell’art. 4
del regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche
nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa
istituzione scolastica. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Esaurite le
predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai
dirigenti scolastici, a fronte dell’effettiva necessità, secondo quanto
contemplato dal &lt;a&gt;D.M. 13 dicembre 2000, n. 430&lt;/a&gt;
per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata
fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt; &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=2&gt;DISPOSIZIONI PARTICOLARI&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Qualora
dopo lo scorrimento di tutte le graduatorie, ivi comprese quelle di
circolo e di istituto, occorra procedere ancora alla copertura di
posti, i competenti dirigenti scolastici dovranno utilizzare le
graduatorie delle scuole viciniori. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Per
la sostituzione del personale Ata temporaneamente assente, i dirigenti
scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei
criteri e princìpi contenuti nell’art. 6 del &lt;a&gt;D.M. 13 dicembre 2000, n. 430&lt;/a&gt;.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Ove
al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più
altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o
da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea,
accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo
supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello
di scadenza del precedente contratto.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Anche
per il personale Ata si conferma la possibilità per gli interessati di
farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della
nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di
cui all’art. 3 del &lt;a&gt;D.M. n. 430/2000&lt;/a&gt;, delle sanzioni di cui all'art. 7 del regolamento delle supplenze (&lt;a&gt;D.M. 13/12/2000, n. 430&lt;/a&gt;), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;In materia di attribuzione della priorità nella scelta della sede ai sensi degli artt. 21 e 33 della &lt;a&gt;legge n. 104/1992&lt;/a&gt;,
con riferimento al conferimento di supplenze annuali e/o fino al
termine delle attività didattiche, si richiamano, per l’a.s. 2008/2009,
le disposizioni impartite per il personale docente con la presente
nota. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt; &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=2&gt;PUBBLICIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Si
richiama la particolare attenzione delle SS.LL., in linea con le già
richiamate disposizioni dell’art. 3, comma 1, del regolamento, sulla
necessità che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento
delle supplenze (disponibilità dei posti ed ogni loro successiva
variazione, calendari e sedi delle convocazioni, ecc. ), siano
adeguatamente e in tempo utile pubblicizzate attraverso tutti i mezzi
di comunicazione e di informazione utilizzabili (pubblicazione
all’albo, inserimento nei siti internet, comunicati stampa, ecc. ), in
modo che le relative procedure, le fasi e i relativi adempimenti
risultino il più possibile chiari e accessibili. E ciò a maggior
ragione dopo il 31 luglio, con il passaggio delle competenze ai
dirigenti scolastici e con l’attivazione delle “scuole di riferimento”
o di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi
contesti. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt; &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=2&gt;NUOVO
TRACCIATO PER L’INVIO TELEMATICO DEI CONTRATTI PER SUPPLENZE ANNUALI E
TEMPORANEE FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Si
ritiene opportuno segnalare che è di imminente emanazione la circolare
concordata tra questo Ministero e quello dell’economia e delle finanze
che disciplina le nuove modalità di compilazione e di invio telematico
dei contratti del personale della scuola, anche alle Ragionerie
provinciali, nell’ottica della semplificazione amministrativa e della
diminuzione della produzione in forma cartacea. &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt; &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=2&gt;ASSUNZIONI EX &lt;a&gt;LEGE N. 68/1999&lt;/a&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt;Anche per le assunzioni a tempo determinato del personale scolastico beneficiario delle riserve di cui alla &lt;a&gt;legge n. 68/1999&lt;/a&gt; le SS.LL. vorranno tener conto delle istruzioni emanate nell’allegato al &lt;a&gt;D.M. n. 61 del 10 luglio 2008&lt;/a&gt; circa l’applicazione delle recenti sentenze della Corte di cassazione.&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;font size=2&gt; &lt;/font&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align=right&gt;&lt;font size=2&gt;IL DIRETTORE GENERALE&lt;br&gt;&lt;span style="font-size:9pt"&gt;Luciano Chiappetta&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/div&gt;
				
		&lt;tr&gt;&lt;td bgcolor="#ced8d9" height=1&gt;&lt;br&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td align=center height=50&gt;&lt;br&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt; &lt;br&gt;&lt;img src="http://c.services.spaces.live.com/CollectionWebService/c.gif?cid=2469519201734620281&amp;page=RSS%3a+Nota+del+25+luglio+2008%2c+prot.+n.+12510+-+Anno+scolastico+2008%2f2009+-+Istruzioni+e+indicazioni+operative+in+materia+di+supplenze+al+personale+docente%2c+educativo+ed+Ata&amp;referrer=" width="1px" height="1px" border="0" alt=""&gt;&lt;img style="position:absolute" alt="" width="0px" height="0px" src="http://c.live.com/c.gif?NC=31263&amp;amp;NA=1149&amp;amp;PI=73329&amp;amp;RF=&amp;amp;DI=3919&amp;amp;PS=85545&amp;amp;TP=precarinonabilitati.spaces.live.com&amp;amp;GT1=precarinonabilitati"&gt;</description><comments>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!533.entry#comment</comments><guid isPermaLink="true">http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!533.entry</guid><pubDate>Wed, 30 Jul 2008 22:24:24 GMT</pubDate><slash:comments>0</slash:comments><msn:type>blogentry</msn:type><live:type>blogentry</live:type><live:typelabel>Blog entry</live:typelabel><wfw:commentRss>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/blog/cns!22457EA14165F479!533/comments/feed.rss</wfw:commentRss><wfw:comment>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!533.entry#comment</wfw:comment><dcterms:modified>2008-08-13T13:57:52Z</dcterms:modified></item><item><title>Per Pasquale: DM 460 del 24 novembre 1998</title><link>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!409.entry</link><description>&lt;div&gt;CIAO PASQUALE, SONO IDA, SCUSAMI SE TI RISPONDO SOLO ORA, MA CON GLI ESAMI NON HO AVUTO PROPRIO TEMPO DI RISPONDERTI PRIMA, STESSA COSA DICASI PER ANDREA. IL DECRETO DI CUI SI E' PARLATO ALL'ASSEMBLEA E' IL SEGUENTE, CHE AVEVAMO GIA' POSTATO IN QUESTO BLOG. SE HAI ANCORA DOMANDE IN TAL SENSO, SIA IO CHE ANDREA SIAMO A TUA DISPOSIZIONE. SALUTI. IDA
&lt;p style="margin-bottom:0cm" align=center&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;
&lt;p style="margin-bottom:0cm" align=center&gt;(Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1999, n. 131)
&lt;p style="margin-bottom:0cm" align=center&gt;Decreto Ministeriale n. 460
&lt;p style="margin-bottom:0cm" align=center&gt;Roma, 24 novembre 1998
&lt;p style="margin-bottom:0cm" align=center&gt;Oggetto: Norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;&lt;br&gt;IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE&lt;br&gt;&lt;br&gt;di concerto con&lt;br&gt;&lt;br&gt;IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA e&lt;br&gt;&lt;br&gt;IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E&lt;br&gt;&lt;br&gt;DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;VISTA la legge &lt;a href="http://www.scuolaelettrica.it/guida/formazionedocenti/legge19novembre1990n341.htm#art4"&gt;&lt;u&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;19 novembre 1990 n, 341 art. 4 &lt;/font&gt;&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;- comma 2 - che stabilisce che le università provvedono alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie con specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi presso le quali si consegue un diploma di abilitazione all'insegnamento; 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;VISTO il &lt;a href="http://www.istruzione.it/argomenti/esamedistato/allegati/dl297_94.exe"&gt;&lt;u&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297&lt;/font&gt;&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;, art. 400 - comma 12 - che stabilisce che fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli artt. 3 e 4 della legge 341/1990, i candidati che abbiano superato le prove dei concorsi a cattedre per titoli ed esami conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti; l'articolo 316 - comma 2 - che prevede che fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della legge 341 citata si applicano le disposizioni dell'articolo 325; gli articoli 67 - comma 6 - e 325 - comma 1 - che stabiliscono per il personale assistente educatore degli istituti statali per sordomuti e per non vedenti, nonché per il personale direttivo, docente ed educativo impegnato nell'attività di sostegno ad alunni in situazione di handicap il possesso di apposito titolo di specializzazione; 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;VISTA la &lt;a href="http://www.scuolaelettrica.it/guida/formazionedocenti/legge15maggio1997n127.htm#comma95"&gt;&lt;u&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 - comma 95&lt;/font&gt;&lt;/u&gt;&lt;/a&gt; -; 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale &lt;a href="http://www.scuolaelettrica.it/guida/formazionedocenti/decreto26maggio1998.htm" target="_blank"&gt;&lt;u&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;n. 153 del 3 luglio 1998&lt;/font&gt;&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;, recante i criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, i cui articoli 3 - comma 6 - e 4 - comma 8 - in particolare prevedono, all'interno dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e della Scuola di specializzazione, lo svolgimento di specifici corsi aggiuntivi attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap per gli allievi che richiedono il diploma di laurea o di specializzazione anche ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno; 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;CONSIDERATO che nell'anno accademico 1998-99 sono avviati i corsi di laurea in scienze della formazione primaria e istituite le scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria; 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;CONSIDERATO che i corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario presso le predette scuole di specializzazione inizieranno diffusamente nell'anno accademico 1999-2000; 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 10 marzo 1997, emanato di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro del Tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, con il quale sono state adottate le norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare; 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 315, art.1 - comma 8 - che, integrando l'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, stabilisce che con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro per la Funzione pubblica e il Ministro del Tesoro sono adottate norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola secondaria; 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;VISTO l'ordine del giorno accolto dal Governo in sede di esame dell'atto Senato n.932, con il quale si impegna il Governo stesso ad indire un corso di specializzazione per gli assistenti educatori non di ruolo presso i convitti per sordomuti e per non vedenti; 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;RITENUTA la necessità di assicurare, nella fase transitoria, la formazione degli insegnanti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazioni di handicap, con assegnazione alle scuole di docenti specializzati, ivi compresa la formazione del personale educativo presso i convitti nazionali per sordomuti e non vedenti; 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;DECRETA: 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;ART. 1 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;A partire dal primo concorso a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria bandito successivamente al 1° maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'articolo 400 - comma 12 - del &lt;a href="http://www.istruzione.it/argomenti/esamedistato/allegati/dl297_94.exe"&gt;&lt;u&gt;&lt;font color="#0000ff"&gt;decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297&lt;/font&gt;&lt;/u&gt;&lt;/a&gt;. 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;ART. 2 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all'articolo 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le Accademie di belle arti e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l'ammissione al concorso.&lt;br&gt;Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999. 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;ART. 3 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;Nei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari. 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;ART. 4 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;Fino a quando in una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento, è ammessa la partecipazione al relativo concorso di candidati anche non abilitati. A tal fine se il numero di domande presentate per una classe di concorso a cattedre per titoli ed esami risulti inferiore al triplo rispetto alla previsione dei posti da conferire alle nomine nel periodo di vigenza delle graduatorie del concorso, i termini per la presentazione delle domande vengono riaperti ammettendo al concorso stesso anche gli aspiranti privi di abilitazione, purché in possesso di una laurea che consenta l'accesso all'abilitazione corrispondente. 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;ART. 5 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;Per i candidati di cui agli articoli 2 e 4, ammessi a partecipare ai concorsi senza il possesso del titolo di abilitazione, la vincita del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il titolo di abilitazione all'insegnamento. 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;ART. 6 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;Limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia, fino a quando non vi sarà disponibilità di personale docente munito di titolo di specializzazione per il sostegno conseguito nel corso di laurea e nella scuola di specializzazione - e quindi rispettivamente fino agli anni accademici 2001-2002 e 2000-2001- è consentita alle università, anche in regime di convenzione con enti o istituti specializzati di cui all'articolo 14 - comma 4 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'istituzione e l'organizzazione dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno alle classi, in presenza di alunni in situazione di handicap, ivi compresi i corsi biennali per gli assistenti educatori dei convitti statali per sordomuti e non vedenti, in modo tale che i corsi di specializzazione si concludano entro i predetti anni accademici. 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;ART. 7 
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;E' consentito ai provveditori agli studi, in regime di convenzione con le università e limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia, di istituire corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno destinati al personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I criteri per l'accesso ai corsi del predetto personale in servizio, sono stabiliti con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione. 
&lt;p style="margin-bottom:0cm" align=right&gt;Roma, 24 novembre 1998 
&lt;p style="margin-bottom:0cm" align=right&gt;IL MINISTRO DELLA&lt;br&gt;PUBBLICA ISTRUZIONE&lt;br&gt;&lt;br&gt;IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA&lt;br&gt;&lt;br&gt;IL MINISTRO&lt;br&gt;DEL TESORO
&lt;p style="margin-bottom:0cm" align=right&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;img src="http://c.services.spaces.live.com/CollectionWebService/c.gif?cid=2469519201734620281&amp;page=RSS%3a+Per+Pasquale%3a+DM+460+del+24+novembre+1998&amp;referrer=" width="1px" height="1px" border="0" alt=""&gt;&lt;img style="position:absolute" alt="" width="0px" height="0px" src="http://c.live.com/c.gif?NC=31263&amp;amp;NA=1149&amp;amp;PI=73329&amp;amp;RF=&amp;amp;DI=3919&amp;amp;PS=85545&amp;amp;TP=precarinonabilitati.spaces.live.com&amp;amp;GT1=precarinonabilitati"&gt;</description><comments>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!409.entry#comment</comments><guid isPermaLink="true">http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!409.entry</guid><pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:03:29 GMT</pubDate><slash:comments>2</slash:comments><msn:type>blogentry</msn:type><live:type>blogentry</live:type><live:typelabel>Blog entry</live:typelabel><wfw:commentRss>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/blog/cns!22457EA14165F479!409/comments/feed.rss</wfw:commentRss><wfw:comment>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!409.entry#comment</wfw:comment><dcterms:modified>2008-06-23T18:03:29Z</dcterms:modified></item><item><title>D.M. 460 - 24 novembre 1998</title><link>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!220.entry</link><description> &lt;font color="#ff00ff" size=5&gt;Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n.
460&lt;/font&gt;
&lt;p align=center&gt;(Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1999, n. 131)
&lt;p&gt;Decreto Ministeriale n. 460&lt;br&gt;

&lt;p align=right&gt;Roma, 24 novembre 1998
&lt;br&gt;
&lt;blockquote&gt;
  &lt;p align=justify&gt;Oggetto: Norme transitorie per il passaggio al
  sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti
  di istruzione secondaria ed artistica
&lt;/blockquote&gt;
&lt;br&gt;
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
di concerto con&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA e&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p align=justify&gt;VISTA la legge &lt;a href="http://www.scuolaelettrica.it/guida/formazionedocenti/legge19novembre1990n341.htm#art4"&gt; 19 novembre 1990 n, 341 art. 4
&lt;/a&gt; - comma
2 - che stabilisce che le università provvedono alla formazione degli
insegnanti delle scuole secondarie con specifiche scuole di specializzazione
articolate in indirizzi presso le quali si consegue un diploma di abilitazione
all'insegnamento;
&lt;p align=justify&gt;VISTO il &lt;a href="http://www.istruzione.it/argomenti/esamedistato/allegati/dl297_94.exe"&gt;decreto
legislativo 16 aprile 1994 n. 297&lt;/a&gt;, art. 400 - comma 12 - che stabilisce che
fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il
rilascio dei titoli previsti dagli artt. 3 e 4 della legge 341/1990, i candidati
che abbiano superato le prove dei concorsi a cattedre per titoli ed esami
conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed
essi ne siano sprovvisti; l'articolo 316 - comma 2 - che prevede che fino alla
prima applicazione dell'articolo 9 della legge 341 citata si applicano le
disposizioni dell'articolo 325; gli articoli 67 - comma 6 - e 325 - comma 1 -
che stabiliscono per il personale assistente educatore degli istituti statali
per sordomuti e per non vedenti, nonché per il personale direttivo, docente ed
educativo impegnato nell'attività di sostegno ad alunni in situazione di
handicap il possesso di apposito titolo di specializzazione;
&lt;p align=justify&gt;VISTA la &lt;a href="http://www.scuolaelettrica.it/guida/formazionedocenti/legge15maggio1997n127.htm#comma95"&gt;legge
15 maggio 1997, n. 127, art. 17 - comma 95&lt;/a&gt; -;
&lt;p align=justify&gt;VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il
Ministro della Pubblica Istruzione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale &lt;a href="http://www.scuolaelettrica.it/guida/formazionedocenti/decreto26maggio1998.htm" target="_blank"&gt;n.
153 del 3 luglio 1998&lt;/a&gt;, recante i criteri generali per la disciplina da parte
delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della
formazione primaria e delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella
scuola secondaria, i cui articoli 3 - comma 6 - e 4 - comma 8 - in particolare
prevedono, all'interno dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria
e della Scuola di specializzazione, lo svolgimento di specifici corsi aggiuntivi
attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap per
gli allievi che richiedono il diploma di laurea o di specializzazione anche ai
fini dell'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno;
&lt;p align=justify&gt;CONSIDERATO che nell'anno accademico 1998-99 sono
avviati i corsi di laurea in scienze della formazione primaria e istituite le
scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria;
&lt;p align=justify&gt;CONSIDERATO che i corsi di formazione per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario presso le predette
scuole di specializzazione inizieranno diffusamente nell'anno accademico
1999-2000;
&lt;p align=justify&gt;VISTO il decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione 10 marzo 1997, emanato di concerto con il Ministro per la Funzione
Pubblica e il Ministro del Tesoro e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175
del 29 luglio 1997, con il quale sono state adottate le norme transitorie per il
passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola
materna ed elementare;
&lt;p align=justify&gt;VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 315, art.1 - comma 8
- che, integrando l'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, stabilisce
che con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il
Ministro per la Funzione pubblica e il Ministro del Tesoro sono adottate norme
transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli
insegnanti della scuola secondaria;
&lt;p align=justify&gt;VISTO l'ordine del giorno accolto dal Governo in sede
di esame dell'atto Senato n.932, con il quale si impegna il Governo stesso ad
indire un corso di specializzazione per gli assistenti educatori non di ruolo
presso i convitti per sordomuti e per non vedenti;
&lt;p align=justify&gt;RITENUTA la necessità di assicurare, nella fase
transitoria, la formazione degli insegnanti di sostegno alle classi in presenza
di alunni in situazioni di handicap, con assegnazione alle scuole di docenti
specializzati, ivi compresa la formazione del personale educativo presso i
convitti nazionali per sordomuti e non vedenti;
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p align=center&gt;DECRETA:
&lt;p align=center&gt;&lt;b&gt;ART. 1&lt;/b&gt;
&lt;p align=justify&gt;A partire dal primo concorso a cattedre per titoli ed esami
nella scuola secondaria bandito successivamente al 1° maggio 2002, e fatto
salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della
corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso
e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi
previsti dall'articolo 400 - comma 12 - del &lt;a href="http://www.istruzione.it/argomenti/esamedistato/allegati/dl297_94.exe"&gt;decreto
legislativo 16 aprile 1994 n.297&lt;/a&gt;.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p align=center&gt;&lt;b&gt;ART. 2&lt;/b&gt;
&lt;p align=justify&gt;Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui
all'articolo 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data
dell'entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo
di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le Accademie di
belle arti e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori
e gli Istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano
l'ammissione al concorso.&lt;br&gt;
Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 coloro che
conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004
se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale,
quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1
entro l'anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di
studi a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p align=center&gt;&lt;b&gt;ART. 3&lt;/b&gt;
&lt;p align=justify&gt;Nei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola
secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso
positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso
attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per
l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle
Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a
quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e
perfezionamento universitari.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p align=center&gt;&lt;b&gt;ART. 4&lt;/b&gt;
&lt;p align=justify&gt;Fino a quando in una classe di concorso non vi sarà una
sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento, è ammessa
la partecipazione al relativo concorso di candidati anche non abilitati. A tal
fine se il numero di domande presentate per una classe di concorso a cattedre
per titoli ed esami risulti inferiore al triplo rispetto alla previsione dei
posti da conferire alle nomine nel periodo di vigenza delle graduatorie del
concorso, i termini per la presentazione delle domande vengono riaperti
ammettendo al concorso stesso anche gli aspiranti privi di abilitazione, purché
in possesso di una laurea che consenta l'accesso all'abilitazione
corrispondente.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p align=center&gt;&lt;b&gt;ART. 5&lt;/b&gt;
&lt;p align=justify&gt;Per i candidati di cui agli articoli 2 e 4, ammessi a
partecipare ai concorsi senza il possesso del titolo di abilitazione, la vincita
del concorso e la conseguente nomina a tempo indeterminato conferiscono anche il
titolo di abilitazione all'insegnamento.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p align=center&gt;&lt;b&gt;ART. 6&lt;/b&gt;
&lt;p align=justify&gt;Limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia,
fino a quando non vi sarà disponibilità di personale docente munito di titolo
di specializzazione per il sostegno conseguito nel corso di laurea e nella
scuola di specializzazione - e quindi rispettivamente fino agli anni accademici
2001-2002 e 2000-2001- è consentita alle università, anche in regime di
convenzione con enti o istituti specializzati di cui all'articolo 14 - comma 4 -
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'istituzione e l'organizzazione dei corsi
biennali di specializzazione per le attività di sostegno alle classi, in
presenza di alunni in situazione di handicap, ivi compresi i corsi biennali per
gli assistenti educatori dei convitti statali per sordomuti e non vedenti, in
modo tale che i corsi di specializzazione si concludano entro i predetti anni
accademici.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p align=center&gt;&lt;b&gt;ART. 7&lt;/b&gt;
&lt;p align=justify&gt;E' consentito ai provveditori agli studi, in regime di
convenzione con le università e limitatamente alle esigenze accertate in
ciascuna provincia, di istituire corsi di specializzazione per gli insegnanti di
sostegno destinati al personale già in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. I criteri per l'accesso ai corsi del predetto personale in
servizio, sono stabiliti con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione.
&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
&lt;p align=left&gt;Roma, 24 novembre 1998
&lt;p align=right&gt;IL MINISTRO DELLA&lt;br&gt;
PUBBLICA ISTRUZIONE&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
IL MINISTRO&lt;br&gt;
DEL TESORO&lt;img src="http://c.services.spaces.live.com/CollectionWebService/c.gif?cid=2469519201734620281&amp;page=RSS%3a+D.M.+460+-+24+novembre+1998&amp;referrer=" width="1px" height="1px" border="0" alt=""&gt;&lt;img style="position:absolute" alt="" width="0px" height="0px" src="http://c.live.com/c.gif?NC=31263&amp;amp;NA=1149&amp;amp;PI=73329&amp;amp;RF=&amp;amp;DI=3919&amp;amp;PS=85545&amp;amp;TP=precarinonabilitati.spaces.live.com&amp;amp;GT1=precarinonabilitati"&gt;</description><comments>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!220.entry#comment</comments><guid isPermaLink="true">http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!220.entry</guid><pubDate>Fri, 04 Apr 2008 15:57:02 GMT</pubDate><slash:comments>0</slash:comments><msn:type>blogentry</msn:type><live:type>blogentry</live:type><live:typelabel>Blog entry</live:typelabel><wfw:commentRss>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/blog/cns!22457EA14165F479!220/comments/feed.rss</wfw:commentRss><wfw:comment>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!220.entry#comment</wfw:comment><dcterms:modified>2008-04-04T15:57:02Z</dcterms:modified></item><item><title>DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 10 MARZO 1997</title><link>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!216.entry</link><description>

&lt;p style="text-align:center" align=center&gt;&lt;b style=""&gt;&lt;span style="font-size:14pt"&gt;DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 10/03/1997&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-size:14pt"&gt;&lt;/span&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:14pt"&gt; &lt;/span&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:14pt"&gt; &lt;/span&gt;

&lt;p&gt; 

&lt;p&gt;“ Resta fermo che i diplomi di maturità magistrale
conseguiti al termine di tali corsi sperimentali ( quinquennali &lt;i style=""&gt;ndr&lt;/i&gt;) non avranno comunque valore
abilitante salvo, ovviamente quelli conseguiti alla conclusione dei corsi
avviati fino all’anno scolastico 1997/1998 (…)”

&lt;p&gt; 

&lt;p&gt; 

&lt;p&gt;Art. 2 d.i. :

&lt;p&gt;“1: I titoli di studi conseguiti al termine dei corsi
triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi
quadriennali e quinquennali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno
scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002,
conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di
partecipare alle sessione di abilitazione all’insegnamento alla scuola materna,
previste dall’articolo 9, comma 2, della citata legge&lt;span style=""&gt;  &lt;/span&gt;n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari
per titoli e per esami a posti di insegnante della scuola materna e nella
scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli n. 399 e seguenti del
citato decreto legislativo n. 297 del 1994. 

&lt;p&gt;2 : Gli alunni respinti negli scrutini finali delle varie
classi dei corsi triennali,&lt;span style=""&gt;  &lt;/span&gt;quadriennali
e quinquennali di cui al comma 1, iniziati nell’anno scolastico 1997/1998,
potranno ripetere la classe nella quale sono stati respinti, ma non
conseguiranno il titolo finale valido per l’acceso all’insegnamento nella
scuola elementare e nella scuola materna. A favore di esse saranno adottate
misure integrative per il loro reinserimento nel sistema scolastico.

&lt;p&gt;3 : Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano,
per quanto riguarda il diploma di maturità magistrale, anche&lt;span style=""&gt;  &lt;/span&gt;ai fini dell’acceso a posti di istitutore ed
istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato.

&lt;p&gt;4 : Nei concorsi a posti di insegnante e di personale educativo
allo specifico diploma di laurea per l’insegnamento nella scuola elementare
sarà attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per i
diploma di scuola magistrale, per quello di abilitazione magistrale e per&lt;span style=""&gt;  &lt;/span&gt;i diplomi di laurea non specifici.”

&lt;p&gt; 

 &lt;br&gt; &lt;br&gt;&lt;img src="http://c.services.spaces.live.com/CollectionWebService/c.gif?cid=2469519201734620281&amp;page=RSS%3a+DECRETO+INTERMINISTERIALE+DEL+10+MARZO+1997&amp;referrer=" width="1px" height="1px" border="0" alt=""&gt;&lt;img style="position:absolute" alt="" width="0px" height="0px" src="http://c.live.com/c.gif?NC=31263&amp;amp;NA=1149&amp;amp;PI=73329&amp;amp;RF=&amp;amp;DI=3919&amp;amp;PS=85545&amp;amp;TP=precarinonabilitati.spaces.live.com&amp;amp;GT1=precarinonabilitati"&gt;</description><comments>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!216.entry#comment</comments><guid isPermaLink="true">http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!216.entry</guid><pubDate>Fri, 04 Apr 2008 15:44:52 GMT</pubDate><slash:comments>0</slash:comments><msn:type>blogentry</msn:type><live:type>blogentry</live:type><live:typelabel>Blog entry</live:typelabel><wfw:commentRss>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/blog/cns!22457EA14165F479!216/comments/feed.rss</wfw:commentRss><wfw:comment>http://precarinonabilitati.spaces.live.com/Blog/cns!22457EA14165F479!216.entry#comment</wfw:comment><dcterms:modified>2008-04-04T15:51:29Z</dcterms:modified></item></channel></rss>